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Sez. 2, Sentenza n. 201 del 22/01/1976 (Rv. 378858 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA POSSESSORIA O PETITORIO - ARGOMENTI - DEDUZIONI DELLA FASE DI COGNIZIONE ORDINARIA - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DENUNZIA A DIFESA DEL POSSESSO E DEL CORRISPONDENTE DIRITTO REALE - DOMANDA SOLO PETITORIA DAVANTI AL TRIBUNALE - DECISIONE RELATIVA CON SENTENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO PER LA DOMANDA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378858-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA POSSESSORIA O PETITORIO - ARGOMENTI - DEDUZIONI DELLA FASE DI COGNIZIONE ORDINARIA - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DENUNZIA A DIFESA DEL POSSESSO E DEL CORRISPONDENTE DIRITTO REALE - DOMANDA SOLO PETITORIA DAVANTI AL TRIBUNALE - DECISIONE RELATIVA CON SENTENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO PER LA DOMANDA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*

L'identificazione della natura, possessoria o petitoria, di una denuncia di nuova opera, o di danno temuto, va fatta dando preminente rilievo alle deduzioni e chiarificazioni fornite dallo attore nella fase di cognizione ordinaria, che segue a quella preliminare e sommaria, di Competenza funzionale del pretore, tendente all'adozione di provvedimenti urgenti e provvisori. Pertanto, qualora l'attore originariamente invochi, con denuncia di nuova opera dinanzi al pretore, la tutela di un proprio possesso e di un corrispondente diritto reale, ma successivamente, davanti al tribunale indicato dal pretore come competente per valore, coltivi esclusivamente l'aspetto petitorio della sua pretesa, il tribunale medesimo non puo decidere, con sentenza, sulla domanda petitoria, e quindi richiedere, con ordinanza in pari data, il regolamento di Competenza d'ufficio, ravvisando come esistente anche una domanda possessoria di spettanza del pretore, perche l'indicata sentenza ha definito l'intero procedimento, pronunciando su tutta la domanda. (V 1999/72, mass n 359128).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)