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Sez. 3, Sentenza n. 917 del 14/02/1981 (Rv. 411436 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - SPETTANZA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO PER LA MANCATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELLA DISDETTA PER FINITA LOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411436-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - SPETTANZA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO PER LA MANCATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELLA DISDETTA PER FINITA LOCAZIONE - ESCLUSIONE.*

Quando il locatore contesta la pretesa del conduttore di avere diritto alla proroga legale, tale manifestazione di volonta e contraria alla rinnovazione del contratto e, quindi, in tale ipotesi non e ravvisabile la stipulazione di una nuova convenzione, attraverso una manifestazione tacita di volonta, in quanto questa non e desumibile, per il locatore, dal solo fatto che costui non abbia tempestivamente comunicato al conduttore la disdetta per finita locazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 23/05/1950 num. 253 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)