Sez. 3 - , Sentenza n. 31182 del 16/09/2020 Ud. (dep. 09/11/2020) Rv. 280773 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni e delle opere abusive - Sentenza di proscioglimento per prescrizione che abbia accertato la sussistenza del reato - Omessa confisca - Impugnazione del procuratore generale - Confisca disposta in appello - Vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico - Annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione - Necessità - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di lottizzazione abusiva, la decisione di appello che, in accoglimento dell'impugnazione del procuratore generale, abbia disposto la confisca dei terreni e delle opere abusive, omessa nella sentenza di proscioglimento di primo grado per intervenuta prescrizione, senza motivare adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, va annullata con rinvio affinché sia colmato tale deficit argomentativo nel decidere, ex art. 578-bis cod. proc. pen., sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)