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Sez. U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020 Ud. (dep. 30/04/2020) Rv. 278870 - 02

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite – Impugnazione – Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Decisione sul gravame agli effetti della confisca – Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278870-02

EDILIZIA - IN GENERE

In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)