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Sez. 3, Sentenza n. 6321 del 16/03/2010 (Rv. 612245 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Concessione di garanzie reali per debiti scaduti - Revocabilità.
Stato
decisa il 2010-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612245-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2901 cod. civ., in forza della quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto, ha la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 cod. civ., e non nell'assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale. Tale norma, pertanto, non è applicabile, nè in via di interpretazione estensiva, nè per analogia, alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di disposizione patrimoniale, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)