Sez. 1, Sentenza n. 13973 del 19/06/2014 (Rv. 631387 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Contestualità tra prestazione di garanzia e credito garantito - Necessità - Mancanza di coincidenza temporale - Rilevanza - Condizioni - Factoring e concessione di ipoteca - Accertamento - Cessione del credito futuro.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
In tema di azione revocatoria ordinaria, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità prevista dall'art. 2901, secondo comma, cod. civ., sussiste, anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia, mentre è esclusa ove la garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto. Ne consegue che, in caso di "factoring", è alla cessione del credito futuro, e non alla venuta ad esistenza del credito ceduto, che occorre far riferimento per accertare la contestualità dell'ipoteca concessa per garantire la restituzione dell'anticipazione erogata dal "factor".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 95, Legge 21/02/1991 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)