diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5688 del 17/11/1976 Ud. (dep. 05/05/1977) Rv. 135761 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - MOTIVI IMPLICITAMENTE PROPOSTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135761-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - MOTIVI IMPLICITAMENTE PROPOSTI - AMMISSIBILITA.*

I poteri di cognizione e di decisione del giudice di appello non devono intendersi limitati dall'art 515 primo comma cod proc pen a quelle sole parti della sentenza espressamente investite dai motivi di gravame. Infatti, nella locuzione 'punti della decisione cui si riferiscono i motivi di appellò, contenuta nel citato articolo, sono da comprendere non solo i capi della sentenza esplicitamente indicati nei motivi suddetti, ma quelli che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica (norma che e sancita espressamente dall'art 545 cod proc pen in tema di giudizio di rinvio, ma che deve ritenersi valida anche per l'appello, trattandosi di un principio di ragione naturale di estensione della Competenza del giudice ad quem). L'effetto devolutivo della impugnazione (inteso nel senso sopra indicato) non puo, comunque, estendersi alle richieste avanzate nel corso della discussione orale davanti al giudice di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 514, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)