Sez. 2, Sentenza n. 3160 del 22/11/1973 (Rv. 366952 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIACQUISTO - REVOCA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIACQUISTO - REVOCA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il recupero della capacita di guadagno, che legittima la revoca della pensione di invalidita puo dipendere sia da un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato sia da un proficuo e non usurante suo reinserimento nel campo del lavoro con prestazione di una normale attivita lavorativa confacente alle sue attitudini e con un'adeguata remunerazione. Tale apprezzamento e riservato al giudice del merito, il quale ha l'Obbligo di sorreggerlo con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. (Conf 1789/70, mass n 347755).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)