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Sez. 2, Sentenza n. 3160 del 22/11/1973 (Rv. 366952 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIACQUISTO - REVOCA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366952-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIACQUISTO - REVOCA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il recupero della capacita di guadagno, che legittima la revoca della pensione di invalidita puo dipendere sia da un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato sia da un proficuo e non usurante suo reinserimento nel campo del lavoro con prestazione di una normale attivita lavorativa confacente alle sue attitudini e con un'adeguata remunerazione. Tale apprezzamento e riservato al giudice del merito, il quale ha l'Obbligo di sorreggerlo con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. (Conf 1789/70, mass n 347755).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)