Sez. 2, Sentenza n. 6031 del 10/07/1987 (Rv. 454398 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - MANCANZA O TARDIVITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - MANCANZA O TARDIVITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
La decadenza dall'Azione di garanzia per i vizi della cosa venduta per omessa (o tardiva) denuncia non attenendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti, rispetto alla quale il giudice è tenuto "ex officio" a rilevare le cause di improponibilità dell'Azione, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere chiesta o eccepita dalla parte interessata e formare oggetto di conclusioni specifiche, formulate in modo chiaro ed inequivoco, ma non, ex novo, nella comparsa conclusionale, che non può comportare un ampliamento del thema decidendum. (V 1888/83, mass n 426737; (V 507/82, mass n 418210; (V 3553/72, mass n 361481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)