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Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 06/12/1972 (Rv. 361481 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TARDIVITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361481-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TARDIVITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

La decadenza dal diritto alla garanzia per la tardiva denunzia dei vizi della cosa compravenduta, come in genere ogni decadenza che non attenga a materia sottratta alla disponibilita delle parti, non puo essere rilevata d'ufficio e non puo essere fatta valere, quindi, per la prima volta in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)