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Sez. 1, Sentenza n. 15896 del 20/01/2015 Cc. (dep. 16/04/2015) Rv. 263094 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Maggiore detrazione di pena prevista dall'art. 4 D.L. n.146 del 2013 - Presupposti - Valutazione - Periodo di riferimento - Intero arco temporale della condotta nel periodo di detenzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263094-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata straordinaria introdotta dall'art. 4 comma secondo, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con legge 21 febbraio 2014 n.10, la valutazione negativa in ordine al comportamento del detenuto anche solo per un semestre è ostativa al riconoscimento del beneficio, poiché per esso non opera il criterio della semestralizzazione previsto per la liberazione anticipata ordinaria, rilevando invece l'intero arco temporale della condotta detentiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la concedibilità del beneficio in considerazione della violazione di prescrizioni imposte all'atto dell'applicazione della misura della semilibertà).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)