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Sez. 1, Sentenza n. 3088 del 23/09/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262176 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Ulteriore detrazione di pena concessa dall'art. 4 D.L. n.146 del 2013 - In favore di soggetto già beneficiario di liberazione anticipata ordinaria - Automatismo - Esclusione - Presupposti - Indicazione.
Stato
decisa il 2014-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262176-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di liberazione anticipata, la previsione dell'ampliamento di detrazione di pena introdotto dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con legge 21 febbraio 2014 n.10, in favore dei soggetti già destinatari della liberazione anticipata in via ordinaria che abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione, non implica un automatismo tra liberazione anticipata ordinaria già applicata e concessione degli ulteriori trenta giorni di liberazione anticipata speciale, ma richiede, per la sua operatività, una ponderata verifica della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione durante l'intero rapporto esecutivo, ivi compreso il periodo successivo alla concessione del beneficio ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)