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Sez. 3, Sentenza n. 4524 del 11/11/1986 Ud. (dep. 14/04/1987) Rv. 175645 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITO DI VENDITA AL PUBBLICO - OBBLIGO DI PREVENTIVA DENUNCIA - DESTINATARI DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175645-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITO DI VENDITA AL PUBBLICO - OBBLIGO DI PREVENTIVA DENUNCIA - DESTINATARI DELL'OBBLIGO.*

Nell'imporre l'Obbligo di preventiva denuncia all'utif ai gestori di deposito di oli minerali per la vendita al pubblico, il legislatore non ha inteso limitarlo a coloro che esercitano, in senso stretto, la vendita al pubblico, contrapponendoli, cioè, a coloro che esercitano la vendita all'ingrosso, ma ha usato tale espressione in senso lato, riferendola all'attività commerciale, differenziandola dall'Esercizio di deposito per casi privati, agricoli ed industriali. (Conf mass n 148117).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)