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Sez. 3, Sentenza n. 2370 del 23/01/1981 Ud. (dep. 17/03/1981) Rv. 148117 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITO DI VENDITA AL PUBBLICO - OBBLIGO DI PREVENTIVA DENUNCIA DI ESERCIZIO ALL'UTIF - SCOPO DELLA NORMA - MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148117-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITO DI VENDITA AL PUBBLICO - OBBLIGO DI PREVENTIVA DENUNCIA DI ESERCIZIO ALL'UTIF - SCOPO DELLA NORMA - MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL REATO.*

La norma dell'art 1 DL 5 maggio 1957, n 271 convertito in legge 2 luglio 1957, n 474, che fa Obbligo di denunciare all'utif preventivamente l'Esercizio di un deposito per la vendita al pubblico di olii minerali e quella dell'art 13 che punisce l'Esercizio non preventivamente denunciato, hanno lo scopo di precostituire la conoscenza da parte di quel determinato ufficio dell'amministrazione finanziaria dello stato, che ha Competenza tecnica in materia di applicazione delle imposte di fabbricazione, dell'impianto e della attivazione del deposito. Il reato configurato da tali norme si perfeziona con la violazione dell'Obbligo sin dal momento della istituzione del deposito non preceduto dalla denuncia ed e in tale momento integrata la lesione dello specifico interesse protetto. (V mass n 112468; (V mass n 108715).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)