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Sez. 6, Sentenza n. 3796 del 30/01/1995 Ud. (dep. 07/04/1995) Rv. 201110 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - Consenso del pubblico ministero | Dissenso - Verifica da parte del giudice del dibattimento della giustificazione del dissenso e della decidibilità o no del processo allo stato degli atti - Fatti diversi da quelli enunciati nella imputazione - Esclusione - Fattispecie: fatti non enunciati nell'imputazione ma che avrebbero potuto essere unificati dal vincolo della continuazione.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201110-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - Consenso del pubblico ministero

In tema di giudizio abbreviato, a seguito della sentenza costituzionale n. 81 del 1991, la verifica che il giudice del dibattimento all'esito di esso è tenuto a compiere, con giudizio "ex ante", al fine di stabilire se il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di abbreviazione del rito fosse o no giustificato e se il giudizio fosse o no definibile allo stato degli atti, così da applicare ove ravvisi il dissenso ingiustificato ed il processo definibile allo stato degli atti, la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., deve intendersi riferito, sul piano oggettivo, ai fatti enunciati nell'imputazione, ai fatti, cioè, risultanti dall'addebito, in esso comprese le circostanze aggravanti e, sul piano soggettivo, alla necessità di accertare la sussistenza di cause di esclusione della punibilità, nonché di verificare gli elementi di giudizio calendati dall'art. 133 cod. pen.. L'indagine su fatti diversi da quelli contestati resta, dunque, ai fini dell'applicazione della detta riduzione di pena, cod. proc. pen., del tutto preclusa al giudice del merito. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva negato la detta riduzione di pena, in quanto l'imputato "non aveva detto tutta" la verità, rispetto a fatti non contestati e che avrebbero potuto anche essere unificati dal vincolo della continuazione). (Vedi Corte Cost., sent. n. 81 del 1991).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)