Sez. 6, Sentenza n. 8481 del 03/07/1998 Ud. (dep. 20/07/1998) Rv. 211375 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO | Dissenso - Valutazione della fondatezza - Giudizio "ex ante" sulla utilità delle ulteriori attività ritenute indispensabili - Necessità - Motivazione - Sindacabilità nel giudizio di legittimità - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO
Il giudice di merito, per verificare se il dissenso del pubblico ministero alla celebrazione del giudizio abbreviato sia da considerare giustificato, non deve tenere conto degli accertamenti successivi alla decisione di adozione del rito speciale, richiesti o espletati, ma deve compiere la sua valutazione con prognosi "ex ante", stabilendo se tali accertamenti, al momento della decisione sul rito a suo tempo adottata, apparivano ragionevolmente utili e opportuni. Tale apprezzamento implica una valutazione di fatto e non è pertanto censurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 439 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)