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Sez. 1, Sentenza n. 7486 del 07/10/1987 (Rv. 455439 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - TUTELA DEI MINORI - EVENTUALI SANZIONI A CARICO DEI GENITORI - RICORRENZA DI UN"ANIMUS DERELINQUENDI" - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455439-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - TUTELA DEI MINORI - EVENTUALI SANZIONI A CARICO DEI GENITORI - RICORRENZA DI UN"ANIMUS DERELINQUENDI" - IRRILEVANZA.*

Il riscontro di un'obiettiva e non transitoria inidoneità dei genitori ad offrire al figlio minore la necessaria assistenza, materiale e morale, ne giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ed al fine della doverosa tutela dei suoi preminenti interessi, indipendentemente da ogni considerazione di tipo sanzionatorio nei riguardi dei genitori medesimi, ed altresì a prescindere dalla ricorrenza di un "animus derelinquendi". (V 2234/86, mass n 445393; (V 6564/83, mass n 431274).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)