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Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 02/04/1986 (Rv. 445393 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - REVOCA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONDIZIONI - INDAGINE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445393-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - REVOCA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONDIZIONI - INDAGINE DEL GIUDICE - CRITERI.*

L'abbandono del minore non può dirsi realmente sussistente ove risulti che la mancata assistenza derivi da circostanze contingenti e non da una scelta dei genitori definitivamente ed irreversibilmente assunta. Pertanto, il giudice investito della domanda di revoca dello stato di adottabilità è tenuto a compiere un'indagine particolarmente approfondita intorno a tutte le circostanze antecedenti e successive al provvedimento impugnato, tenendo soprattutto conto che l'istituto dell'adozione speciale è stato previsto esclusivamente per la tutela dei minori autenticamente privi di adeguata assistenza. (V 6105/81, mass n 416902; (V 1822/81, mass n 415208; (Conf 4469/83, mass n 429357).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodevicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)