Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 10/10/1967 (Rv. 329625 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI: EFFETTI - DECISIONI DI INFONDATEZZA - PRECLUSIONE RISPETTO AL SOLO GIUDICE DI MERITO LIMITATAMENTE AL PROCESSO PRINCIPALE - GIUDICATO MATERIALE FORMATOSI NEL PROCESSO PRINCIPALE - OPERATIVITA DELLA DECISIONE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE PER RIFORMA FONDIARIA - GIUDICATO NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA - PRETESA VOLTA ALL'AFFERMAZIONE DELLA LEGITTIMITA (SULLA BASE DELLA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE) - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PER QUALSIASI SOGGETTO.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI: EFFETTI - DECISIONI DI INFONDATEZZA - PRECLUSIONE RISPETTO AL SOLO GIUDICE DI MERITO LIMITATAMENTE AL PROCESSO PRINCIPALE - GIUDICATO MATERIALE FORMATOSI NEL PROCESSO PRINCIPALE - OPERATIVITA DELLA DECISIONE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE PER RIFORMA FONDIARIA - GIUDICATO NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA - PRETESA VOLTA ALL'AFFERMAZIONE DELLA LEGITTIMITA (SULLA BASE DELLA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE) - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PER QUALSIASI SOGGETTO.*
Le decisioni della Corte costituzionale che dichiarano infondata la questione di legittimita costituzionale non fanno stato erga omnes, ma soltanto precludono il riesame della questione da parte del giudice che ne rimise la cognizione alla Corte stessa e nell'ambito del giudizio in cui ebbe luogo la rimessione. Pertanto, se tale pronuncia non puo essere fatta valere nel giudizio di merito per essersi formato sul punto giudicato materiale(nella specie, i giudici di primo grado avevano dichiarato, prima della entrata in funzione della Corte costituzionale, l'illegittimita costituzionale di un decreto di esproprio per trasformazione agraria i giudici di appello, essendo nel frattempo entrata in funzione la Corte costituzionale, avevano rimesso la questione di costituzionalita a detta Corte questa aveva dichiarato non fondata la questione ma, non essendo stato il processo riassunto nel termine di legge, il processo di merito era stato dichiarato estinto, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) a nessun soggetto puo essere riconosciuta la legittimazione ad esercitare la pretesa tendente a far affermare la legittimita del provvedimento di esproprio, nei confronti del quale era stata sollevata l'eccezione di incostituzionalita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)