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Sez. 1, Sentenza n. 675 del 12/03/1973 (Rv. 362814 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONI GIA DECISE - PRECEDENTE DECISIONE DI RIGETTO - AMMISSIBILITA - MANCATA DEDUZIONE DI NUOVE RAGIONI - DIVERSA DECISIONE - IMPOSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362814-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONI GIA DECISE - PRECEDENTE DECISIONE DI RIGETTO - AMMISSIBILITA - MANCATA DEDUZIONE DI NUOVE RAGIONI - DIVERSA DECISIONE - IMPOSSIBILITA.*

Le sentenze di rigetto della Corte costituzionale non precludono la riproposizione della medesima questione di incostituzionalita, anche negli stessi termini, da parte di altri giudici, restando la preclusione circoscritta all'ambito del medesimo giudizio a quo. Tuttavia, la mera riproposizione della questione, prossima nel tempo alla pronuncia di rigetto e che non adduca nuove ragioni giuridiche, non appare idonea a sollecitare il riesame, con diverso esito, della questione medesima. (V 2360/67, mass n 329625).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)