Sez. 1, Sentenza n. 4569 del 25/10/1977 (Rv. 388180 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - LIQUIDAZIONE DELLE IMPRESE ESERCENTI IL CREDITO - ACCERTAMENTO DEI CREDITI CHIROGRAFARI - ARTT 77 E 78 DELLA LEGGE BANCARIA N 636 DEL 1938 - OPERATIVITA - PERSISTENZA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - LIQUIDAZIONE DELLE IMPRESE ESERCENTI IL CREDITO - ACCERTAMENTO DEI CREDITI CHIROGRAFARI - ARTT 77 E 78 DELLA LEGGE BANCARIA N 636 DEL 1938 - OPERATIVITA - PERSISTENZA - LIMITI.*
In tema di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa, e di opposizioni avverso lo stato medesimo, l'art 209 quarto comma della legge fallimentare, il quale fa salve le norme delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari, nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito, comporta la perdurante operativita degli artt 77 e 78 della legge bancaria 7 aprile 1938 n 636 (esclusivamente) nelle Disposizioni relative alla tutela del segreto con riguardo agli indicati crediti (mancata inclusione nell'elenco che i commissari liquidatori devono depositare presso la cancelleria del tribunale, conseguente esclusione dell'impugnazione avverso i provvedimenti di ammissione, comunicazione al tribunale solo 'ove occorrà, ma senza notizia alle parti in causa, decorso del termine per i reclami dei creditori esclusi dal giorno in cui i medesimi ne hanno ricevuto lettera di comunicazione). Dette norme, pertanto, con riguardo ad ogni altra disposizione che non si ricolleghi all'indicata esigenza, devono ritenersi abrogate e sostituite dalle norme sostanziali e processuali della legge fallimentare, ivi comprese quelle relative alle modalita ed ai tempi dell'opposizione avverso lo stato passivo del creditore escluso (art 209 citato, secondo e terzo comma).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 07/04/1938 num. 636 art. 77, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)