Sez. 1, Sentenza n. 2522 del 09/04/1983 (Rv. 427388 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - AZIENDE DI CREDITO - PROCEDURA PER L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SVOLGIMENTO UNITARIO - DISCIPLINA APPLICABILE - OPPOSIZIONE CONTRO LA ESCLUSIONE TOTALE O PARZIALE DI UN CREDITO CHIROGRAFARIO - DISCIPLINA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - AZIENDE DI CREDITO - PROCEDURA PER L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SVOLGIMENTO UNITARIO - DISCIPLINA APPLICABILE - OPPOSIZIONE CONTRO LA ESCLUSIONE TOTALE O PARZIALE DI UN CREDITO CHIROGRAFARIO - DISCIPLINA.*
Nella liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito, la procedura per l'opposizione allo stato passivo si svolge unitariamente, sia per i crediti privilegiati che per i crediti chirografari, secondo le regole dettate dall'art. 209 della legge fallimentare, avendo l'art. 194 della stessa legge abrogato le Disposizioni delle leggi speciali incompatibili, tra le altre, con quelle del predetto art. 209, mentre le norme speciali fatte salve dal quarto comma di quest'ultimo articolo, relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle aziende di credito, si riferiscono esclusivamente a quelle Disposizioni della legge bancaria 7 aprile 1938 n. 636 che, nell'ambito del procedimento in precedenza pure unitariamente disciplinato da detta legge bancaria, dettavano particolari cautele e modalità a tutela del segreto bancario con riguardo all'indicata categoria di crediti. Di conseguenza, anche l'opposizione avverso l'esclusione totale o parziale di un credito chirografario nei confronti di un'azienda di credito in liquidazione coatta, deve essere proposta, a norma dello art. 209, comma secondo, legge fallimentare, con ricorso al Presidente del tribunale nel termine di quindici giorni che (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2 dicembre 1980) decorre pur esso unitariamente per tutti i creditori, sia chirografari che privilegiati, dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il Commissario liquidatore dà notizia ai creditori, in tutto o in parte esclusi, dell'avvenuto deposito del relativo provvedimento. (Conf 5764/81, mass n 416468; (Conf 196/79, mass n 396264; (Conf 4569/77, mass n 388180; (Conf 3829/77, mass n 387500).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 07/04/1938 num. 636 art. 77, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)