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Sez. 2, Sentenza n. 2800 del 04/05/1985 (Rv. 440566 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DIVISIONE - FINALITÀ - CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440566-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DIVISIONE - FINALITÀ - CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI.*

La trascrizione delle divisioni è richiesta dall'art. 2646 cod. civ. in ossequio al principio della continuità delle trascrizioni, ma non già agli effetti di cui all'art. 2644 (opponibilità ai terzi), a meno che, per eventuali manifestazioni negoziali dei condividenti, lo scioglimento della comunione, negozio avente natura dichiarativa, non si accompagni a Disposizioni che comportano effetti costitutivi o traslativi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2646, Cod. Civ. art. 2650

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)