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Sez. 2, Sentenza n. 2600 del 20/03/1999 (Rv. 524356 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI | Conflitto tra acquirente, a titolo oneroso, da piccolo proprietario contadino (art. 4 legge 1610/1962) e proprietari del medesimo bene acquistato "iure haereditatis" - Titolo del primo trascritto dopo la trascrizione della divisione tra i coeredi - Prevalenza del primo - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524356-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI

Il conflitto tra l'avente causa, a titolo oneroso, da colui che ha ottenuto dal Pretore, ai sensi dell'art. 4 legge 14 novembre 1962 n. 1610, il decreto di riconoscimento della piccola proprietà contadina, e i comproprietari del medesimo bene, pervenuto da successione ereditaria, si risolve a favore del primo, ancorché il suo titolo sia trascritto dopo la trascrizione della divisione tra i coeredi, perché il principio di continuità delle trascrizioni non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, e, applicato alla divisione, attiene alla diversa fattispecie in cui, nel caso di conflitto tra due aventi causa da un assegnatario, finché la divisione non è trascritta, prevale il titolo di data anteriore, non quello trascritto per primo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2646, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2651, Legge 14/11/1962 num. 1610 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)