Sez. U, Sentenza n. 2241 del 29/03/1983 (Rv. 427084 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - DOMANDA PROPOSTA DA UN MAGISTRATO COLLOCATO A RIPOSO, OVVERO DAI SUOI CONGIUNTI TITOLARI DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, PER IMPUGNARE IL DECRETO MINISTERIALE DETERMINATIVO DELLA PENSIONE - PROFILI DELLA IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - DOMANDA PROPOSTA DA UN MAGISTRATO COLLOCATO A RIPOSO, OVVERO DAI SUOI CONGIUNTI TITOLARI DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, PER IMPUGNARE IL DECRETO MINISTERIALE DETERMINATIVO DELLA PENSIONE - PROFILI DELLA IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
La giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, sulle controversie inerenti alla spettanza ed all'ammontare della pensione in favore dei dipendenti dello stato, comporta la devoluzione alla Corte medesima della domanda proposta da un magistrato collocato a riposo, ovvero dai suoi congiunti titolari di pensione di riversibilità, per impugnare il decreto ministeriale determinativo della pensione medesima, ove tale domanda, ancorché avanzata sotto il profilo del computo della pensione in base ad una qualifica inferiore rispetto a quella spettante in base ai cosiddetti benefici combattentistici, non investa l'applicazione di tali benefici in Sede di collocamento a riposo, ma riguardi solo quel provvedimento successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, esclusivamente attinente al trattamento pensionistico. (V 45/81, mass n 410426; (V 3183/79, mass n 399553).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)