Sez. 1, Sentenza n. 1303 del 12/05/1973 (Rv. 363911 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURE (PER L') - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE - DISTANZA PRESCRITTA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURE (PER L') - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE - DISTANZA PRESCRITTA.*
Dal necessario collegamento del secondo con il primo comma dell'art 907 del codice civile risulta che l'Obbligo di mantenere la distanza di tre metri anche dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua non puo che riferirsi allo stesso soggetto di cui al primo comma, cioe al proprietario dell'unico fondo servente, con la conseguenza che, quando la veduta sia soltanto obliqua su di un fondo, il proprietario di questo non e tenuto a rispettare la distanza di tre metri, ma solo quella di settantacinque centimetri dal piu vicino lato della veduta. (Conf 3245/71, mass n 354672).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)