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Sez. 2, Sentenza n. 3245 del 12/11/1971 (Rv. 354672 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - DISTANZA DI METRI TRE - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SOGGETTO ALLA VEDUTA DIRETTA - LIMITI - FONDO SOGGETTO A VEDUTA SOLO OBLIQUA - OBBLIGO DELLA DISTANZA DI SETTANTACINQUE CENTIMETRI.*
Stato
decisa il 1971-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354672-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - DISTANZA DI METRI TRE - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SOGGETTO ALLA VEDUTA DIRETTA - LIMITI - FONDO SOGGETTO A VEDUTA SOLO OBLIQUA - OBBLIGO DELLA DISTANZA DI SETTANTACINQUE CENTIMETRI.*

Per l'art 907 comma primo cod civ, soggetto passivo dell'Obbligo del rispetto delle distanze delle costruzioni dalle vedute e il proprietario del fondo sul quale si eserciti la servitu di veduta diretta, il quale non puo costruire frontalmente a distanza inferiore di tre metri dalla veduta medesima. Dal necessario collegamento del secondo comma con il primo dell'articolo in questione risulta che l'Obbligo di mantenere la distanza di tre metri anche dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua non puo che riferirsi allo stesso soggetto di cui al primo comma, cioe al proprietario dell'unico fondo servente. Pertanto, quando la veduta sia soltanto obliqua su di un fondo, il proprietario di questo non e tenuto a rispettare la distanza di tre metri, ma solo quella di settantacinque centimetri dal piu vicino lato della veduta. (V 80'70, mass n 344758; 1785'63; 2362'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)