Sez. 1, Sentenza n. 7660 del 18/08/1997 (Rv. 506830 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - CONTRAFFAZIONE | Rivendicazione del diritto di esclusiva all'uso del marchio - Natura reale - Azione personale ex art. 2598 cod. civ. - Differenza.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - CONTRAFFAZIONE
Il diritto di esclusiva all'uso del marchio ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione del marchio, indipendentemente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che abbia dato luogo all'abuso. La sua tutela va distinta, pertanto, da quella concorrenziale di cui all'art. 2598 cod. civ., che ha, invece, natura personale ed, essendo integrativa della prima, tende ad assicurare la libera concorrenza anche nell'interesse del pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)