Sez. 1, Sentenza n. 10582 del 28/10/1997 (Rv. 509294 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - CONTRAFFAZIONE | Azione di contraffazione e di concorrenza sleale - Cumulabilità - Condizioni - Competenza territoriale - Individuazione - Deduzione da parte dell'attore di atti di commercializzazione del prodotto contraffatto nel territorio compreso in quello di competenza del giudice adito - Competenza territoriale di questi - Sussistenza.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - CONTRAFFAZIONE
Affinché si radichi la competenza territoriale del giudice adito con la duplice domanda di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale - cumulabili tra di loro quando si assuma che la contraffazione ha dato luogo a commercializzazione di prodotto confondibile in ragione della contraffazione stessa - è sufficiente che venga allegata (purché non in modo evidentemente strumentale) la commercializzazione del prodotto nel territorio rientrante nella competenza di detto giudice, a prescindere da qualunque valutazione del fondamento di tale allegazione, risolvendosi la stessa nella invocazione del "forum commissi delicti" (in relazione al luogo in cui si perfeziona l'evento dannoso, che può anche non coincidere con quello di produzione dell'oggetto contraffatto) così ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. come anche in base all'art. 57 del R.D. 21 giugno 1942, n. 92, (cosiddetta legge marchi) il quale ponendo in alternativa il foro del luogo nel quale è stato commesso il fatto di violazione del brevetto abilita per ciò stesso l'attore ad adire il giudice del luogo nel quale viene messo in vendita oppure viene pubblicizzato il prodotto (che si afferma) illecitamente marcato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)