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Sez. 3, Sentenza n. 35287 del 25/02/2016 Cc. (dep. 23/08/2016) Rv. 267739 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Reato previsto dall'art. 650 cod. pen - Privato danneggiato dall'inosservanza del provvedimento dell'Autorità - Qualità di persona offesa dal reato - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267739-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Persona offesa dal reato di cui all'art. 650, cod. pen., è la collettività nel cui interesse l'ordine deve essere adempiuto, mentre il privato, che sostenga di aver subito un pregiudizio dalla inosservanza del provvedimento, può assumere esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato e, come tale, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione né, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)