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Sez. 3, Sentenza n. 7786 del 21/01/2014 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 258697 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Reati in violazione della disciplina antisismica - Persona offesa - Individuazione - Privato danneggiato - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258697-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Nei reati relativi alla prevenzione del rischio sismico, persona offesa è solo la p.a., in quanto si tratta di fattispecie avente ad oggetto esclusivamente la tutela dell'interesse pubblico, sicché il privato che sostenga di aver subito un pregiudizio dalla realizzazione di una costruzione in violazione della normativa antisismica può assumere esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato e non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. né, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)