Sez. L - , Sentenza n. 21333 del 12/08/2019 (Rv. 655001 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Deduzione di fatti costitutivi astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c. - Riconduzione della domanda alla fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Le condotte poste a sostegno dell'azione risarcitoria, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., possono essere ricondotte - anche in sede di appello - entro il paradigma dell'art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la "causa petendi". (Nella specie, a fronte della dedotta inosservanza degli obblighi del datore di lavoro al fine di ottenere il cd. "danno differenziale" per un infortunio subito in una dimora privata, è stata esclusa la possibilità di far valere una responsabilità di tipo extra-contrattuale, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)