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Sez. 3, Sentenza n. 8001 del 10/06/1997 Ud. (dep. 27/08/1997) Rv. 209083 - 01

FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA | D.P.R. n. 23 del 1992 - Definizione dei periodi d'imposta - Applicabilità anche in caso di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - Condizioni - Fattispecie: esclusa applicazione.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209083-01

FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA

L'amnistia di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, n.23 è stata concessa per i reati previsti in materia di imposte dirette e di I.V.A. commessi sino al 30 dicembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che potevano essere definiti secondo il titolo VI della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 (artt. 32-66); peraltro la stessa amnistia si applica a condizione che il contribuente abbia presentato dichiarazione integrativa per la definizione dell'intero periodo (art.1, commi 1 e 2, d.P.R. n. 23 del 1992). La definizione dei predetti periodi di imposta opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, ma a condizione che, se la definizione è chiesta dal cedente o prestatore, si corrisponda per intero la relativa imposta indiretta, e se la definizione è chiesta dall'acquirente o dal committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione: evidentemente, il legislatore che nel 1991 ha inteso disciplinare la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ha voluto estendere la definizione anche a illeciti tributari più gravi come le frodi fiscali attuate con fatture per operazioni inesistenti, ma - a differenza delle altre dichiarazioni integrative per le imposte indirette, per la cui efficacia è sufficiente un recupero forfettario predeterminato - ha posto come condizione l'integrale recupero del credito tributario. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale si chiedeva l'applicazione dell'amnistia, la S.C. ha osservato che, invece, l'imputato, nella sua veste di committente apparente delle fatture incriminate, aveva sì presentato la dichiarazione integrativa, ma non aveva eliminato gli effetti dell'indebita detrazione conseguente all'annotazione delle fatture fittizie nei suoi registri: aveva infatti omesso di indicare nella dichiarazione integrativa l'ammontare dell'imposta I.V.A. concernente le fatture "de quibus").

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, DPR 20/01/1992 num. 23 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)