Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 08/05/1998 Ud. (dep. 23/07/1998) Rv. 211532 - 01
FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA | D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 - Regolare attivazione della procedura di definizione agevolata - Sufficienza ai fini della applicazione dell'amnistia - Versamento - Necessità - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA
In materia di reati finanziari la amnistia concessa dal D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 è oggettivamente condizionata soltanto alla attivazione regolare della procedura di definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, disciplinata nel titolo VI della legge 230 dicembre 1991 n. 413, ma non richiede previamente il versamento effettivo delle imposte che sono state definite attraverso la stessa procedura.
Riferimenti normativi: DPR 20/01/1992 num. 23 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)