Sez. 2, Sentenza n. 4206 del 06/05/1987 (Rv. 452962 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - CORPUS POSSESSIONIS - IN GENERE - MERO GODIMENTO DELLA COSA - ELEMENTO OGGETTIVO DEL POSSESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - CORPUS POSSESSIONIS - IN GENERE - MERO GODIMENTO DELLA COSA - ELEMENTO OGGETTIVO DEL POSSESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Anche al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'Esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, specie a fronte di Atti del proprietario, che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale (come la presentazione di denuncia di successione, la partecipazione a divisione ereditaria, il promuovimento nei confronti di un terzo di giudizio di affrancazione), il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato). (V 816/81, mass n 411299; (V 3432/75, mass n 377594).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)