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Sez. 2, Sentenza n. 3432 del 20/10/1975 (Rv. 377594 - 01)

POSSESSO - ACQUISTO - IN GENERE - RINUNZIA O TRASFERIMENTO DEL POSSESSO RELATIVO A IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMPORTAMENTO UNIVOCO DEGLI INTERESSATI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377594-01

POSSESSO - ACQUISTO - IN GENERE - RINUNZIA O TRASFERIMENTO DEL POSSESSO RELATIVO A IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMPORTAMENTO UNIVOCO DEGLI INTERESSATI - SUFFICIENZA.*

La rinunzia o la tradizione del possesso relativo a beni immobili non sono soggette alla formalita dell'atto scritto, richiesta soltanto per i contratti costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari, ma possono risultare da qualsiasi comportamento degli interessati, purche idoneo a manifestare univocamente la volonta di dismettere il possesso. (in applicazione di tale principio, la cs ha rilevato che anche il Crocesegno tracciato in calce ad una scrittura privata sia atto a manifestare in modo valido detta volonta, allorche sia accertato che esso sia stato effettivamente apposto dal rinunziante o tradente il possesso). (V 1592/62, mass n 252545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)