Sez. 2, Sentenza n. 3432 del 20/10/1975 (Rv. 377594 - 01)
POSSESSO - ACQUISTO - IN GENERE - RINUNZIA O TRASFERIMENTO DEL POSSESSO RELATIVO A IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMPORTAMENTO UNIVOCO DEGLI INTERESSATI - SUFFICIENZA.*
POSSESSO - ACQUISTO - IN GENERE - RINUNZIA O TRASFERIMENTO DEL POSSESSO RELATIVO A IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMPORTAMENTO UNIVOCO DEGLI INTERESSATI - SUFFICIENZA.*
La rinunzia o la tradizione del possesso relativo a beni immobili non sono soggette alla formalita dell'atto scritto, richiesta soltanto per i contratti costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari, ma possono risultare da qualsiasi comportamento degli interessati, purche idoneo a manifestare univocamente la volonta di dismettere il possesso. (in applicazione di tale principio, la cs ha rilevato che anche il Crocesegno tracciato in calce ad una scrittura privata sia atto a manifestare in modo valido detta volonta, allorche sia accertato che esso sia stato effettivamente apposto dal rinunziante o tradente il possesso). (V 1592/62, mass n 252545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)