Sez. 1, Sentenza n. 544 del 23/01/1984 (Rv. 432776 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PROPOSIZIONE CONTESTUALE DA PARTE DEL CURATORE DELLE DUE AZIONI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI DISTINTIVI DELLE STESSE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PROPOSIZIONE CONTESTUALE DA PARTE DEL CURATORE DELLE DUE AZIONI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI DISTINTIVI DELLE STESSE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
L'Azione revocatoria ordinaria e l'Azione revocatoria fallimentare, pur potendo essere contestualmente proposte dal curatore, sono tra loro ben distinte quanto ai presupposti ed alle condizioni, né l'una può ritenersi ricompresa nell'altra, essendo la revocatoria fallimentare fondata esclusivamente su limiti temporali e su presunzioni relative alla conoscenza dello stato d'insolvenza, mentre quella ordinaria è fondata sugli specifici presupposti di cui ai n. 1) e 2) del primo comma dell'art. 2901 cod. civ., che richiedono un diverso accertamento di fatto. Ne deriva che, se la domanda iniziale sia stata espressamente proposta soltanto come revocatoria fallimentare, essa non può essere esaminata, né decisa come revocatoria ordinaria, né tanto meno la questione, attenendo ad una domanda nuova e diversa, può essere proposta per la prima volta in Sede di appello o di legittimità. (V 3443/78, mass n 392903; (V 1757/75, mass n 375404; (V 1626/75, mass n 375225).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)