Sez. 1, Sentenza n. 1757 del 06/05/1975 (Rv. 375404 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - COMPATIBILITA - DIFFERENZE - IRRILEVANZA - LIMITI - ESPERIBILITA DI ENTRAMBE LE AZIONI CONTRO IL SUBACQUIRENTE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - COMPATIBILITA - DIFFERENZE - IRRILEVANZA - LIMITI - ESPERIBILITA DI ENTRAMBE LE AZIONI CONTRO IL SUBACQUIRENTE.*
Tra l'Azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare non sussiste alcuna incompatibilita e bene esse possono essere esperite cumulativamente, se ne ricorrano i rispettivi presupposti. E la differenza tra le due azioni, consistente nell'esistenza di una presunzione di frode, a carico dell'acquirente, nella revocatoria fallimentare, diviene irrilevante, allorquando il giudice accolga la domanda non sulla base della detta presunzione, ma avendo in concreto accertato la malafede dell'acquirente. Entrambe le azioni, poi, sono esperibili contro il subacquirente. (nella specie, il ricorrente aveva censurato la decisione del merito, per non essere in essa precisato se l'accoglimento della domanda fosse dovuto 'al successo dell'Azione revocatoria ordinaria o della fallimentarè).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)