Sez. U, Sentenza n. 2477 del 06/12/1991 Ud. (dep. 17/03/1992) Rv. 189397 - 01
Sentenza penale - Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata - Fatto diverso | Risultato e non rilevato nel dibattimento di primo grado o risultato nel giudizio di appello - Obbligo del giudice di appello di annullare la sentenza di primo grado e di ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero - Fondamento normativo - Sentenza del giudice di appello - Natura - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
Sentenza penale - Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata - Fatto diverso
La mancanza di correlazione tra fatto enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione e fatto risultato nel dibattimento deve essere rilevata dal giudice di appello sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando la diversità del fatto risulti nel giudizio di appello. In questa ipotesi in cui il giudice di appello accerta che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa e che perciò esula dai suoi poteri di cognizione, in virtù degli artt. 477 e 519 Cod. proc. pen., e in applicazione analogica dell'art. 522, primo comma, Cod. proc. pen. , deve annullare la sentenza di primo grado e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza. Tale sentenza, che è meramente processuale perché non si pronuncia né sul fatto contestato né su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazione secondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190, secondo comma, Cod. proc. pen. che non distingue tra sentenze di merito e sentenze processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)