Sez. L, Sentenza n. 2284 del 06/06/1975 (Rv. 376108 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - NECESSITA - MOTIVI DI RICORSO - RISERVA DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - NECESSITA - MOTIVI DI RICORSO - RISERVA DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
L'istanza di regolamento di Competenza deve essere proposta alla Corte di Cassazione mediante ricorso, il quale, fra l'altro, deve contenere anche i motivi in base ai quali si censura la pronunzia sulla Competenza. Ne consegue che, anche nelle controversie in materia di lavoro, il termine per proporre l'istanza di regolamento di Competenza non possa decorrere se non dal momento in cui la parte sia stata posta in condizione di conoscere la motivazione del provvedimento che intende impugnare, cioe dal giorno in cui la parte ha avuto comunicazione della sentenza. Il termine non puo decorrere invece dal momento della lettura del dispositivo in udienza o dal giorno in cui la parte ha avuto notizia del dispositivo stesso, non potendo trovare applicazione analogica al regolamento di Competenza la norma dell'art 433 cod proc civ, che consente la proposizione dell'appello con riserva di presentazione dei motivi, poiche trattasi di norma dettata per l'ipotesi particolare in cui l'esecuzione della sentenza venga iniziata prima della notificazione della sentenza stessa, ed insuscettibile, in quanto tale, di estensione analogica al regolamento di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)