Sez. L, Sentenza n. 6216 del 22/10/1983 (Rv. 430989 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DECORRENZA NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO - DAL GIORNO DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 431, SECONDO COMMA, E 433, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ESTENSIVA O ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DECORRENZA NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO - DAL GIORNO DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 431, SECONDO COMMA, E 433, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ESTENSIVA O ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il termine di trenta giorni fissato per la proposizione del regolamento di Competenza dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. decorre, anche nelle controversie di lavoro, non dal giorno della lettura in udienza del dispositivo della sentenza ma dal giorno della comunicazione della stessa, atteso che anche la sentenza del giudice del lavoro è inscindibilmente costituita - secondo la regola generale - dal dispositivo (letto in udienza) e dalla motivazione (depositata in cancelleria) e che, mentre l'eccezionale disposto (artt.431, secondo comma, e 433, secondo comma, cod. proc. civ.) che consente l'appellabilità di essa, con riserva dei motivi, nel caso d'inizio dell'esecuzione in base alla sola copia del dispositivo, non è suscettibile d'interpretazione estensiva o di applicazione analogica, l'istanza di regolamento di Competenza deve essere motivata, il che presuppone la conoscenza dei motivi della pronuncia impugnata. (Conf 1965/83, mass n 426816; (Conf 399/80, mass n 403775; (Conf 2094/79, mass n 398472; (Conf 573/78, mass n 389888; (Conf 2896/77, mass n 386465; (Conf 520/76, mass n 379182; (Conf 2284/75, mass n 376108).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)