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Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 26/11/1964 (Rv. 304208 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RAPPORTI ESTERNI - SUSSISTENZA DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304208-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RAPPORTI ESTERNI - SUSSISTENZA DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Perche una societa di fatto possa considerarsi esistente nel mondo esterno e sufficiente che due o piu persone operino in modo da ingenerare nei terzi l'opinione che essi agiscano come soci in modo che i terzi siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza e sulla responsabilita della societa. E incensurabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivato, l'apprezzamento del giudice di merito circa la concludenza delle manifestazioni esteriori, atte a provare l'esistenza di una societa di fatto e la riferibilita a questa degli Atti compiuti dai singoli componenti. (Conf 2128/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)