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Sez. 1, Sentenza n. 3676 del 10/08/1977 (Rv. 387313 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387313-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Una societa di fatto puo considerarsi esistente nel mondo esterno, con tutte le conseguenze d'ordine sostanziale circa la responsabilita del patrimonio sociale e di quello individuale dei soci, quando essa societa si esteriorizzi come tale, cioe quando due o piu persone operino nel mondo esterno in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione ch'essi agiscano quali soci. L'accertamento concernente la concludenza e idoneita delle manifestazioni esteriori, con riferimento alla prova dell'esistenza di una societa, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato. (V 354/70, mass n 345264; (V 2807/64, mass n 304208; (V 2595/64, mass n 303904).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)