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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22830 del 21/07/2022 (Rv. 665421 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Diversi giudizi aventi ad oggetto l'accertamento, positivo e negativo, dei medesimi fatti - Continenza - Configurabilità - Omessa riunione - Sopravvenuto giudicato sull'accertamento negativo - Effetti. COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2022-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665421-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

Tra l'azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto di continenza, in quanto le cause hanno identità di elementi soggettivi e coincidenza soltanto parziale di elementi oggettivi; ne consegue che, in mancanza di riunione delle controversie (se pendenti innanzi allo stesso giudice), il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo comporta, come logica conseguenza, il rigetto della domanda di accertamento positivo.

Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)