Sez. 1, Sentenza n. 641 del 09/03/1971 (Rv. 350361 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Si ha rapporto di continenza fra due e piu giudizi quando le cause pendenti davanti ai giudici diversi hanno identita di elementi soggettivi e coincidenza parziale di elementi obiettivi, nel senso che il 'petitum' di uno di esso e piu esteso, in modo da comprendere la pretesa formante oggetto dell'altra o delle altre cause. E poiche in riferimento alla necessita di evitare la formazione di giudicati contrastanti, acquistano Rilevanza i possibili effetti giuridici dei provvedimenti da emanare, risulta chiaro che la suddetta coincidenza parziale di elementi obiettivi deve essere valutata in riferimento all'intrinseco contenuto delle varie domande, nel senso che esse (indipendentemente dall'elemento quantitativo) tendano ambedue a conseguire l'attuazione della legge in ordine allo stesso bene, mentre risultano irrilevanti gli elementi differenziali concernenti la formulazione delle domande stesse. (nella specie, il rapporto di continenza e stato riconosciuto fra un'Azione di accertamento negativo (mancato affidamento di incarico professionale) ed una Azione di accertamento positivo (affidamento di incarico professionale) proposte in opposizione reciproca dalle stesse parti). (V 1337'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)