Sez. 1, Sentenza n. 802 del 20/02/1978 (Rv. 390139 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - INDENNITA DI MORA - SPETTANZA - CONDIZIONI - FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - INDENNITA DI MORA - SPETTANZA - CONDIZIONI - FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
L'indennita di mora per il ritardato pagamento d'imposta diretta (sotto il vigore del DPR 29 gennaio 1958 n 645), la quale costituisce elemento accessorio del tributo con funzione risarcitoria, e, come tale, e soggetta alla stessa disciplina dettata per il debito principale, non puo equipararsi agli interessi moratori, essendo diversa, sotto il profilo strutturale, la relativa disciplina. Pertanto, tale indennita spetta all'ente impositore od all'esattore per il fatto obiettivo del mancato pagamento dell'imposta nei termini di legge anche nel caso di fallimento del contribuente, non essendo ad essa applicabile la disciplina di cui all'art 55 della legge fallimentare sulla sospensione del corso degli interessi. (V 2481/74, mass n 370909; (V 13/63).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)