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Sez. 1, Sentenza n. 2481 del 11/09/1974 (Rv. 370909 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - INDENNITA DI MORA - NATURA - DIFFERENZE RISPETTO AGLI INTERESSI MORATORI - FALLIMENTO DEL DEBITORE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELL'INDENNITA DI MORA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370909-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - INDENNITA DI MORA - NATURA - DIFFERENZE RISPETTO AGLI INTERESSI MORATORI - FALLIMENTO DEL DEBITORE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELL'INDENNITA DI MORA - ESCLUSIONE.*

L'indennita di mora, che costituisce un naturale accessorio del tributo, come indennizzo del mancato pagamento in termini, riveste carattere non sanzionatorio, bensi risarcitorio del nocumento derivante all'esattore o all'ente impositore dal mancato o ritardato pagamento del tributo. Essa, malgrado una affinita di funzione rispetto agli interessi moratori, ne differisce peraltro per essenziali caratteristiche di struttura e disciplina e, essendo dovuta in ogni caso per il fatto obiettivo del mancato pagamento nei termini, non soggiace, in caso di fallimento del debitore, alle regole poste riguardo agli interessi dall'art 55 del RD 16 marzo 1942, n 267 (legge fallimentare), prevalendo anche, in virtu dell'interesse collettivo cui la disciplina di essa e preordinata, sul principio della par condicio creditorum. (nell'enunciare il principio di cui in massima, la SC ha giudicato corretta la decisione denunziata, che aveva ritenuto inapplicabile all' indennita di mora il principio - posto dall'art 55 citato - della sospensione del corso degli interessi dalla dichiarazione di fallimento). (V 13'63; 2788'58; 3782'56).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 194, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)