Sez. 4, Sentenza n. 9851 del 23/05/1989 Ud. (dep. 06/07/1989) Rv. 181787 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - FERROVIE DELLO STATO - CAPO-SETTORE APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI - POTERE-DOVERE DI DIREZIONE E VIGILANZA - ESPLICAZIONE - INFORTUNIO SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ PENALE - RAVVISABILITÀ - RATIO - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - FERROVIE DELLO STATO - CAPO-SETTORE APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI - POTERE-DOVERE DI DIREZIONE E VIGILANZA - ESPLICAZIONE - INFORTUNIO SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ PENALE - RAVVISABILITÀ - RATIO - FATTISPECIE.*
In tema di infortuni sul lavoro, rientra nelle mansioni del "capo settore scorte e approvvigionamenti" dell'azienda delle ferrovie dello stato la scelta e il coordinamento delle operazioni del personale subalterno, esplicazione del dovere-potere di direzione e vigilanza connessa alla prefata funzione. Ne consegue che il detto capo-settore risponde penalmente dell'evento infortunistico eziologicamente collegabile a sue scelte o indicazioni errate ovvero a insufficiente vigilanza o inosservanza di Disposizioni di leggi o regolamenti. (fattispecie di infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'ente ferroviario come sopra inquadrato: il capo del settore di appartenenza respingeva la responsabilità per l'infortunio sostenendo di essere statutariamente investito di sole funzioni amministrative).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)