Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 14/05/1990 Ud. (dep. 21/06/1990) Rv. 184669 - 01
LAVORO - PREVENZIONI INFORTUNI - SUL LAVORO - LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - SITUAZIONE DI PERICOLO DOVUTA A DIFETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ASSESSORE COMUNALE - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONI INFORTUNI - SUL LAVORO - LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - SITUAZIONE DI PERICOLO DOVUTA A DIFETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ASSESSORE COMUNALE - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assessore responsabile del settore della amministrazione comunale da cui dipendano locali di lavoro (nella specie un mercato ittico comunale) non può essere ritenuto responsabile delle situazione di pericolo che derivino da difetto di manutenzione ordinaria dell'edificio, ove la cura di tale manutenzione sia demandata ad ben individuati, qualificati funzionari. (V mass n 183139, in riferimento ad enti pubblici; (V mass n 181787, in riferimento ad enti pubblici; (V mass n 182963, ed ivi citate; (V mass n 182524, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)