diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 06/02/1997 (Rv. 502250 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rappresentanza processuale - Delegabilità ai direttori delle sedi periferiche - Limiti.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502250-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2 quinto comma del R.D.L. 6 luglio 1933 n. 1033 (nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947 n. 438) il Presidente dell'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare la legale rappresentanza dell'Istituto ai direttori delle sedi periferiche "per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni" e la delibera di delega, inquadrabile nel fenomeno della delegazione tra organi della pubblica amministrazione, può avere ampia portata ed avere ad oggetto oltre che il potere di rappresentanza per gli atti di diritto sostanziale, anche la rappresentanza processuale, che può essere conferita in via generale ai direttori delle sedi periferiche, senza ulteriori specifiche indicazioni (nella fattispecie concreta il direttore della sede periferica in forza di delega conferita in via generale per la rappresentanza processuale aveva agito in giudizio per il rimborso ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. di somme erogate per infortunio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. Legge 06/07/1933 num. 1033 art. 2 com. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)